Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 22077 del 12 giugno 2025 (UP 14 mag 2025)
Pres. Ramacci Rel. Bucca Ric. Goddi
Rifiuti.Reato di illecita combustione
Il reato di combustione illecita di rifiuti di cui all'art. 256-bis del d.lgs n. 152 del 2006 si configura con l'appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati, ovvero depositati in maniera incontrollata, non essendo richiesto, per l'integrazione del reato, la dimostrazione del danno all'ambiente e il pericolo per la pubblica incolumità. Inconferente è poi il confronto con l’art. 423 comma 2 cod. pen., risultando non equiparabile il dato normativo. L’incendio, che connota la fattispecie incriminatrice richiamata, richiede un evento di vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, sì da porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone. La norma speciale è, invece, incentrata sulla sola presa delle fiamme sui rifiuti indipendentemente dal quantitativo e dal rischio di propagazione anche solo potenziale del fenomeno.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 4048 del 12 maggio 2025
Ambiente in genere.Verifica di assoggettabilità a VIA
La fase di “screening” del procedimento di v.i.a. svolge una funzione preliminare per così dire di “carotaggio”, nel senso che “sonda” la progettualità e solo ove ravvisi effettivamente una significatività della stessa in termini di incidenza negativa sull’ambiente, impone il passaggio alla fase successiva della relativa procedura; diversamente, consente di pretermetterla, con conseguente intuibile risparmio, sia in termini di costi effettivi, che di tempi di attuazione. Lo screening è dunque esso stesso una procedura di valutazione di impatto ambientale, che viene realizzata preventivamente con riguardo a determinate tipologie di progetto rispetto alle quali alla valutazione vera e propria si arriva solo in via eventuale, in base all’esito della verifica di assoggettabilità. La verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale costituisce un procedimento di valutazione preliminare (cd. “screening”) autonomo e non necessariamente propedeutico alla v.i.a. vera e propria, con la quale condivide l’oggetto — l’« impatto ambientale », inteso come alterazione « qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa » che viene a prodursi sull’ambiente — ma su un piano di diverso approfondimento. In linea generale, deve evidenziarsi che l’Amministrazione, nel formulare il giudizio sull’impatto ambientale, esercita un’amplissima discrezionalità che non si esaurisce in una mera valutazione tecnica, come tale suscettibile di una valutazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, con la conseguenza che il sindacato del giudice amministrativo in materia è necessariamente limitato alla manifesta illogicità e incongruità, al travisamento dei fatti o a macroscopici difetti di istruttoria ovvero quando l’atto sia privo di idonea motivazione.
La disciplina introdotta dal Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili
di Pasquale PANTALONE
Pubblicazione dell'Ufficio Studi della Giustizia amministrativa
Consiglio di Stato Sez. VI n. 4133 del 14 maggio 2025
Rifiuti.Competenze in materia di piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico
La normativa di riferimento assegna all’Autorità portuale la competenza nell’elaborazione e adozione del piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e non prevede che esso sia redatto in coerenza con il regolamento comunale né che vi debba essere un coinvolgimento istruttorio dell’ente locale, il quale non è competente alla gestione dei rifiuti in ambito portuale. Al riguardo rilevano: l’art. 208, comma 14, d.lgs. 152/2006; l’art. 5 d.lgs 182/2003 e gli art. 2 e 8 del medesimo decreto d.lgs 182/2003. Le disposizioni richiamate evidenziano, per un verso, la specialità della disciplina dei rifiuti in ambito portuale e specificano, per altro verso, che l’autorità competente all’elaborazione è esclusivamente quella portuale, la quale non è vincolata alle determinazioni degli enti locali. Questi ultimi, infatti, vengono meramente sentiti nell’ambito del procedimento di elaborazione del piano, da redigere in coerenza con la pianificazione regionale e non con il regolamento comunale.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 4214 del 16 maggio 2025
Urbanistica.Condono edilizio silenzio assenso e acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale
Per espresso disposto di legge la formazione del silenzio assenso sull’istanza di condono è subordinata alla completezza documentale dell’istanza, presupposto che è onere del privato -che invoca l’avvenuta formazione del titolo per silentium- dimostrare. Il diritto alla restituzione previsto all’art. 39, comma 19, della L. n. 724/94 è condizionato alla “sanabilità” dell’opera, e quindi deve intendersi subordinato - malgrado la lettera ambigua della norma - al rilascio del provvedimento di condono. Una lettura della norma in senso costituzionalmente orientato impone quindi di interpretarla nel senso che il diritto dell’interessato all’annullamento degli atti ricognitivi del trasferimento della proprietà in favore del Comune, e la conseguente restituzione materiale del bene, é sospensivamente condizionato al rilascio del condono edilizio, non maturando – invece – per effetto della mera presentazione della domanda di condono o della presentazione, agli uffici competenti, della istanza di annullamento dell’atto di acquisizione e della trascrizione nei registri immobiliari. Non è il mancato annullamento dell’atto di acquisizione a precludere la sanatoria per silenzio assenso, ma è la mancata formazione del silenzio assenso (per difetto della completezza della documentazione) che osta all’annullamento dell’atto di acquisizione il quale, pertanto, rimane valido ed efficace, a prescindere dalla sua trascrizione
TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata) 11 giugno 2025
« Politica comune della pesca – Articolo 9 del regolamento (UE) 2016/2336 – Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1614 – Metodi e criteri per determinare le zone notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di ecosistemi marini vulnerabili – Creazione di un elenco di zone in cui è certa o probabile la presenza di ecosistemi marini vulnerabili – Istituzione di zone di protezione – Eccezione di illegittimità – Proporzionalità »
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